Art. 6.
(Sondaggi politici ed elettorali).

      1. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni»;

          b) i commi 2 e 3 sono abrogati.